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– a cura di Filippo Capurro – Marzo 2019 –

La sentenza che ci occupa riguarda la tenuta di un licenziamento effettuato per soppressione della posizione lavorativa (e quindi per giustificato motivo soggettivo) , nell’ipotesi in cui detta posizione sia ripristinata pochi mesi dopo il recesso.

Il caso riguardava un ingegnere tecnico – con qualifica di Quadro – specializzato in sistemi di misurazione, a capo dell’ufficio Compliance di una società sussidiaria italiana di una multinazionale giapponese. La dipendente era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione della posizione lavorativa ricoperta. 

La società aveva però ripristinato la posizione soppressa dopo sette mesi dalla sua soppressione.

Dopo un articolato giudizio la Suprema Corte, con riguardo all’arco temporale intercorso tra la soppressione e il ripristino della posizione detenuta dalla lavoratrice licenziata, ha ritenuto non idoneo ad inficiare la validità del  licenziamento il periodo di sette mesi intercorso.

E’ stato valorizzato il fatto che le ragioni inerenti l’attività produttiva, nonché l’organizzazione del lavoro, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata pozione lavorativa sussistevano al momento del licenziamento.

Negli stessi termini Cass. 11/05/2018 n. 11413 che aveva ritenuto otto mesi un arco temporale congruo.

Quello che suggeriamo è comunque un’attenta valutazione caso per caso circa il licenziamento e l’eventuale successiva assunzione, perché le criticità sono comunque consistenti.

Scarica Cass. 18/02/2018 n. 4672

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