Cass., 30 gennaio 2014, n. 4331
L’installazione della telecamera puntata sui dipendenti al lavoro, effettuata senza attendere l’autorizzazione dell’ispettorato o l’accordo con le rappresentanze sindacali, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, non rileva il fatto che le videoriprese sul posto di lavoro siano iniziate soltanto dopo il benestare della direzione provinciale del lavoro. E’ stato in particolare precisato che, in virtù dell’art. 4, comma 2, della Legge 300/1970, a priori va tutelato il bene giuridico della riservatezza del lavoratore e, di conseguenza, il reato di pericolo a carico del datore può configurarsi con la mera installazione non autorizzata dell’impianto di videoripresa, anche se la telecamera rimane spenta.