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Cass. 3 febbraio 2014, n. 2298

Il datore di lavoro che nell’individuazione concreta dei dipendenti da porre in mobilità non segue i criteri inizialmente indicati nel procedimento di licenziamento collettivo compie un illecito che, di fatto, inficia la legittimità dei licenziamenti posti in atto.

 La Suprema Corte ha precisato che la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9della Legge n. 223 del 1991, nella parte in cui fa obbligo al datore di lavoro di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, intende consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione di collocamento in mobilità e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine, dunque, non è sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, in quanto è necessario controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare, nonché, qualora i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per la individuazione dei dipendenti da licenziare.