È sempre più dibattuta la questione relativa alla previsione del c.d. Rito Fornero del giudice unico in entrambe le fasi del giudizio di primo grado, anche alla luce della recente sentenza della Corte d’Appello di Milano (Sezione lavoro 23 maggio 2013 n. 643), che ha considerato nulla la sentenza del giudizio di opposizione, se pronunciata dal medesimo giudice della fase sommaria.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, ha ritenuto, in data 27 gennaio 2014, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. e 1, comma 51, legge 28 giugno 2012 n. 92 “nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma 1, L. 92/2012 che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49, L. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione”.