Ministero del lavoro, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 30 gennaio 2014, n. 5
La Confindustria ha avanzato richiesta di interpello in merito alla corretta applicazione dell’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro. Più precisamente, si chiedeva se l’impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Ministero ha chiarito che l’azienda utilizzatrice non ha alcun obbligo di effettuare alla DTL una comunicazione preventiva contenente l’attestazione di aver provveduto alla valutazione dei rischi ma che essa ha solo l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR).