Cass. 30 aprile 2015 n. 8784
È un odioso e grave abuso del diritto quello di chi usufruisce del permesso “104” non per assistere il genitore disabile, ma per andare a ballare.
I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d’appello dell’Aquila che aveva giudicato legittimo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore che, in assenza dei presupposti per l’utilizzo dei permessi di cui alla Legge n° 104/1992, ha utilizzato questi ultimi per fini diversi dall’assistenza al parente portatore di handicap, ponendosi in una posizione di abuso di diritto.
Non rileva infatti il tipo di assistenza che il dipendente doveva fornire alla madre disabile, quanto piuttosto la circostanza che il ricorrente avesse chiesto un giorno di permesso retribuito per dedicarsi a “qualcosa che nulla aveva a che vedere con l’assistenza”, come il ballo.
La Cassazione ha, pertanto, chiarito che “proprio per gli interessi in gioco, l’abuso del diritto, nel caso di specie, è particolarmente odioso e grave ripercotendosi senz’altro sull’elemento fiduciario trattandosi di condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento in quanto sintomatica di certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti”.