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Ministero del Lavoro, 24 aprile 2015, Risposta a Interpello n° 13/2015

Il diritto alla nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) spetta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari, nonché in caso di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’assegno offertogli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.

La CISL ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro circa la corretta interpretazione dell’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015 concernente il diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

L’istante chiede se la nuova indennità di disoccupazione NASpI possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e se sia possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.

Il Ministero, dopo aver chiarito che la NASpI spetta al lavoratore in tutti i casi di perdita involontaria del lavoro, nei casi di dimissioni per giusta causa e nel caso di risoluzione consensuale (come da procedura introdotta dalla L. n. 92/2012), ha specificato che:

Appare conforme al dato normativo, specie in ragione della nuova formulazione, considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria” con conseguente riconoscimento della NASpI. […] Ne consegue che, non modificando il titolo della risoluzione del rapporto, tale fattispecie debba intendersi pur sempre quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.

In definitiva, si ritiene possano essere ammessi alla fruizione del trattamento indennitario di cui alla NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015”.