Cass. 7 maggio n. 9223
In materia di licenziamenti disciplinari, deve escludersi che, ove un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, essa possa sformare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, a meno che non accerti che le parti avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva.
La Suprema Corte ha stabilito la legittimità del licenziamento nei confronti di un dipendente che aveva aggredito un superiore, nonostante il contratto collettivo prevedesse per la medesima infrazione disciplinare una sanzione conservativa.
I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d’appello di Ancona, secondo cui il dipendente non meritava la reintegra nel posto di lavoro in quanto la sanzione addebitata risultava proporzionata rispetto al fatto contestato: secondo la corte di merito, infatti, “le parti contrattuali nel prevedere una sanzione conservativa in caso di alterchi con vie di fatto negli edifici della società non hanno inteso escludere la sanzione espulsiva quando, come nella specie, vi siano state serie conseguenze, insistito malanimo, grave stravolgimento dell’ordinario ritmo di lavoro“.