Corte Costituzionale, 30 aprile 2015 n. 70
È incostituzionale il blocco dell’adeguamento annuale delle pensioni al costo della vita per gli assegni superiori a tre volte il minimo INPS, in relazione agli artt. 36, co. 1 (retribuzione differita) e 38, co.2 (adeguatezza) Cost.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 24, comma 25, del decreto legge 201/2011, il cd. “Salva Italia” voluto dal governo Monti, che per il 2012 e il 2013 stabiliva che, “in considerazione della contingente situazione finanziaria”, sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo Inps (circa 1.500 euro lordi) scattasse il blocco della perequazione, ossia il meccanismo che adegua le pensione al costo della vita.
Secondo i Giudici costituzionali, i titolari del trattamento in questione hanno diritto alla conservazione del potere d’acquisto: è, infatti, generico il richiamo alla crisi economica, “senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi”.
L’impatto sui conti pubblici, stimato dall’Avvocatura dello Stato, sarebbe di circa 1,8 miliardi per il 2012 e circa 3 miliardi per il 2013, per un totale di quasi 5 miliardi.