ScaricaStampa

Trib. Civitavecchia 17 dicembre 2020 est. Vitello

Nella sentenza allegata viene escluso che un accordo aziendale, sottoscritto per la gestione di una crisi e dei conseguenti esuberi, abbia – nel caso specifico – natura di “contratto di prossimità” ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 138/2011.

Ciò, tra l’altro, per mancanza di un espressa volontà in tal senso delle parti stipulanti. In particolare si legge nella sentenza:

“Come rilevato dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze 20/11/2017, anche sulla scorta delle argomentazioni contenute nella sentenza costituzionale 04/10/2012, n. 221, la norma in esame ha carattere eccezionale ed, in quanto tale, è soggetta a stretta interpretazione. Al fine di verificare se un accordo rientri tra quelli di prossimità occorre, dunque, accertare non soltanto che le organizzazioni sindacali stipulati siano maggiormente rappresentative sul piano nazionale o territoriale e che l’oggetto sia ricompreso tra le materie indicate tassativamente dal legislatore, ma anche che la volontà delle parti di stipulare un contratto ex art. 8 D.L. n. 138/2011 sia riconoscibile dal testo dell’accordo, dovendo essere esplicitati il fine perseguito (tra quelli indicati dalla legge), le norme cui sì intende derogare e il nesso eziologico tra fini e deroghe. In mancanza di tale ultimo requisito, infatti, si perverrebbe alIa inaccettabile conclusione di attribuire la peculiare efficacia soggettiva e la forza derogatoria attribuita dal legislatore soltanto alla “specifiche intese” espressamente preordinate al raggiungimento dì puntuali obiettivi indicati dalla legge, a qualsivoglia accordo collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulle materie indicate nell’art. 8 cit. Come evidenziato anche dalle xxx, dunque, negli accordi in questione deve essere adeguatamente specificata la finalità perseguita dall’autonomia privata collettiva, anche al fine di consentire una verifica di tipo almeno formale da parte del giudice cui è affidato il compito di accertare che la finalità dichiarata dal contratto sia in concreto sussumibile in una delle finalità tipizzate dal legislatore e si ponga in rapporto si causalità con la misura in concreto adottata.

Nel documento in esame difetta l’indicazione, nel testo contrattuale, della finalità perseguila (tra quelle indicate dalla legge) e del nesso eziologico tra la stessa e la deroga concernente la riduzione del termine di preavviso e della relativa indennità”.

Il giudice ha inoltre riconosciuto la prevalenza della disciplina del contratto nazionale sulla base della ripartizione di competenza tra i due livelli voluta dallo stesso CCNL.

Di conseguenza è stato accertato il diritto del lavoratore alla corresponsione dell’indennità sostituiva del preavviso nella misura prevista dal CCNL, e non per la durata inferiore stabilita dall’accordo aziendale derogatorio.