Permessi e congedi anche nelle Unioni Civili
L’INPS, con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, fornisce le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Decreto Legislativo n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n.76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
In particolare, la circolare evidenzia che:
– la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
• permessi ex lege n. 104/92,
• congedo straordinario ex art. 42, comma 5 Decreto Legislativo n. 151/2001
– il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n.76/2016 , che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
• permessi ex lege n. 104/92.
A questo LINK è possibile scaricare il documento:
http://www.inps.it/…/Circolare%20numero%2038%20del%2027-02-…