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Contratto di agenzia e danno derivante dal recesso

Il recesso dal contratto di agenzia non richiede alcun requisito causale e dunque è libero, salvo l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso e competenze di cessazione del rapporto (ad eccezione del caso di giusta causa / notevole inadempimento).
Il danno ulteriore previsto dall’art. 1751, comma 4 c.c., che può discendere solo da condotte illecite lesive (ad esempio modalità ingiuriose) va rigorosamente provato dall’agente.

(ad. es.: Cass. 14 marzo 2012 n. 4042)