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Cass. 6 luglio 2016 n. 13787

In materia di licenziamenti disciplinari, deve escludersi che, dove un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, essa possa formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, salvo il caso, che nel caso in esame non ricorre, che non si accerti che le parti avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva.

Nonostante i tre giorni di assenza ingiustificata, non va licenziato il lavoratore, in quanto il contratto collettivo (nel caso di specie, quello per le aziende grafiche e affini) riserva il licenziamento per giusta causa solo nel caso di prolungata assenza non comunicata all’azienda “oltre i cinque giorni consecutivi