Cass. 13 maggio 2015 n. 9802
Il licenziamento disciplinare può essere comminato anche dopo un lungo periodo se sono necessarie indagini approfondite.
La Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte d’appello di Roma, stabilendo la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente, a cui era stata contestata una “abnorme movimentazione” di conti correnti intestati al medesimo e ai suoi familiari, e finalizzata ad un’attività di finanziamento di soggetti economici in difficoltà finanziarie.
Secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale “ha infatti motivato adeguatamente sul perché ha ritenuto rispettato il principio di immediatezza della contestazione, in considerazione della natura relativa del detto principio, e del fatto che, nel caso in esame, il tempo adoperato per l’accertamento dei fatti contestati non deponeva nel senso di una iniziale volontà datoriale di proseguire nel rapporto di lavoro e di non considerare l’inadempienza tanto grave da ledere il vincolo fiduciario”. Inoltre, l’immediatezza della contestazione è stata intesa “in senso relativo”, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e la valutazione dei fatti contestati e il suo accertamento è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.