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Cass. 22 maggio 2015 n. 10618

È illegittimo il licenziamento del lavoratore in prova, se adibito a mansioni diverse da quelle pattuite.

Nel caso in esame la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello, che aveva rigettato le rimostranze del datore di lavoro, secondo cui il lavoratore non aveva superato il periodo di prova, nonostante solo in un brevissimo periodo, pari a due mesi, fosse stato adibito alle mansioni di cui al contratto di assunzione, per poi essere destinato a mansioni diverse e inferiori.

Quanto al primo periodo, la Suprema Corte ha confermato come “del mancato superamento dell’esperimento, relativamente al primo periodo non vi sarebbe prova”; mentre per il secondo, ha ritenuto inammissibili le eccezioni datoriali “dovendosi ricondurre il giudizio di inidoneità all’inesatto o inadeguato svolgimento di quelle mansioni rispetto alle quali il periodo di prova era stato concordato”, adeguandosi, a tal proposito, ad una recente sentenza (Cass. n. 665/2015), “con riferimento a una fattispecie di segno opposto”.