Cass. 27 maggio n. 10955
È legittimo il licenziamento nei confronti di un dipendente che utilizza facebook, telefono cellulare e i-pad durante l’orario di lavoro, anche quando la verifica della violazione commessa avvenga tramite la creazione di falsi profili sui social network.
La Cassazione crea un precedente assai importante in tema di controlli ex art. 4 Stat. Lav., sancendo la legittimità di un licenziamento adottato contro un lavoratore che usava facebook e telefonava durante gli orari di lavoro, tanto più se l’attività illecita bloccava il lavoro e comprometteva la sicurezza degli impianti.
Nel caso di specie, il “controllo difensivo” messo in campo dall’azienda, tramite la creazione di un falso profilo per interagire, durante l’orario di lavoro, con il dipendente licenziato, è da considerarsi lecito, in quanto non ha “ad oggetto l’attività lavorativa e il suo esatto adempimento, ma l’eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente” già “manifestatisi” in precedenza.
Secondo la Suprema Corte, pertanto, “ove il controllo sia diretto […] a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, si è fuori dallo schema normativo dell’art. 4 L. 300/1970”, a maggior ragione come nel caso in esame in cui il controllo è avvenuto ex post sollecitato “dagli episodi occorsi nei giorni precedenti, e cioè dal riscontro della violazione da parte del dipendente della disposizione aziendale che vieta l’uso del telefono cellulare e lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di servizio”.
Ne deriva che la falsa creazione di un profilo facebook non possa costituire una “violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro, attenendo ad una mera modalità di accertamento dell’illecito commesso dal lavoratore, non invasiva, né deduttiva dell’infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecitazione cui il dipendente ha prontamente e consapevolmente aderito”.