Corte d’appello di Bologna, 26 gennaio 2016 n. 83
L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dalla Legge Fornero, non è applicabile ai rapporti di pubblico impiego privatizzato: tale interpretazione, oltre che supportata dal testo della legge e dalla sua interpretazione sistematica, appare la sola conforme al dettato dell’art. 97 Cost., posto che la previsione nella Legge Fornero, per alcune fattispecie di licenziamento illegittimo per difetto di giusta causa o giustificato motivo, di una tutela solo risarcitoria appare difficilmente compatibile con l’interesse pubblico a salvaguardare l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione.
La Corte d’appello di Bologna si discosta dalla Suprema Corte (sentenza n. 24157/2015) nell’escludere l’applicabilità dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge Fornero, ai casi di licenziamenti nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, dove resta in vigore la vecchia formulazione della norma.
Infatti, la tutela meramente risarcitoria prevista per giusta causa o giustificato motivo, non risulterebbe compatibile con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione. Ne deriva, pertanto, la coesistenza di due diversi testi dell’art. 18: la formulazione originaria della Legge n. 300/1970, che vige per il lavoro pubblico privatizzato, e una versione modificata dalla riforma del 2012 applicabile al solo lavoro privato.
Un mero ristoro economico, conclude il collegio, “appare difficilmente compatibile con l’interesse pubblico a salvaguardare l’imparzialita dell’amministrazione“.