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Cass. 22 marzo 2016 n. 5592

In materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datare di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione al riguardo del secondo, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi spettanti alla parte deducente.

Muta l’orientamento in materia di repêchage: se prima era il lavoratore a dover indicare le eventuali posizioni nelle quali poteva essere nuovamente occupato, oggi spetta al datore di lavoro dimostrare integralmente tutti gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, tra cui pertanto anche l’impossibilità di un diverso utilizzo del lavoratore, senza che a questi, come avveniva in precedenza, possa chiedersi di collaborare nel relativo accertamento.

Tale nuovo indirizzo della Cassazione comporta che sia il datore di lavoro non solo a fornire in giudizio l’elenco delle assunzioni fatte nel semestre successivo al licenziamento, ma che dimostri anche per ciascuna di esse che i relativi compiti non potevano essere assegnati al lavoratore licenziato.