– Settembre 2023 –
➡ LA PRONUNCIA
➡ IL PERIMETRO
Siamo nell’ambito della somministrazione irregolare e in particolar modo della norma che prevede che tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore, nella costituzione o gestione del rapporto, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione (art. 38, comma 3, d.lgs. 81/2015). La pronuncia applica la norma di interpretazione autentica secondo la quale il menzionato art. 38, come 3, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento (art. 80 bis DL 34/2020, conv. in L. 77/2020).
➡ RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 38, comma 3, d.lgs. 81/2015 (TU Contratti);
Art. 80 bis DL 34/2020, conv. in L. 77/2020;
Art. 29, comme 3 bis, d.lgs. 276/2003.
➡ I “PASSAGGI” SALIENTI
Si legge nella pronuncia:
“(…)
In tale contesto normativo ed interpretativo, la norma di cui al D.L. n. 34 del 2020 cit., art. 80-bis, deve qualificarsi effettivamente come norma di interpretazione autentica, della quale possiede i requisiti essenziali, riscrivendo una regola di giudizio che, lungi dal determinare l’esito di specifiche ed individuate controversie, e’ destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future, rispetto alle quali assume anche un evidente scopo preventivo. La norma manifesta espressamente l’intento di precisare e chiarire la portata della norma interpretata e si limita ad intervenire, con effetti retroattivi, soltanto su quei suoi profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze. Inoltre, il suo contenuto normativo corrisponde ad uno dei possibili significati da ascrivere alla norma interpretata: a fronte della portata ampia del sintagma “atti di gestione”, il legislatore del 2020 ha optato per una interpretazione chiarificatrice, mediante l’esclusione dalla nozione di atto “di gestione” del rapporto di quella di recesso dal rapporto. Tale opzione deve ritenersi consentita dal testo della disposizione, e diretta a delimitarne la portata al fine di evitare dubbi interpretativi sostanziali (…)”
➡ OSSERVAZIONI
Nella specie si trattava di una somministrazione irregolare nell’ambito di un appalto non genuino e l’interpretazione riguardava – per il vero – l’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, che era la norma “gemella” a quella a cui si riferisce l’interpretazione autentica qui richiamata, ritenuta perciò dalla Corte utilizzabile ugualmente.
Ricordo inoltre che la somministrazione irregolare può realizzarsi anche nell’ambito di patologie della somministrazione regolare (art. 38, comma 1, d.lgs. 81/2015) e del distacco (art. 30, comma 4 bis, d.lgs. 276/2003).
Limitrofa alla questione della necessità che il licenziamento sia comminato dall’utilizzatore, è anche la questione della decadenza dell’azione di somministrazione irregolare di cui all’art. l’art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010. Sul punto rinvio al mio studio “Appalto non genuino e azione di somministrazione irregolare: la decadenza prevista da una chiarissima norma “oscura”” , consultabile al link nel primo commento a questo post.
➡ PRECEDENTI
In relazione alla menzionata previgente norma gemella dell’art. art. 38, comma 3, ossia all’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, in senso contrario all’interpretazione autentica qui segnalata, segnalo Cass. 07/03/2019 n. 6668 ord. e Cass. 13/09/2016 n. 17969.