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– Settembre 2023 –

LA PRONUNCIA

Cass. 05.09.2023 n. 25922 ord.

IL PERIMETRO

Spetta al datore di lavoro risarcire il proprio dipendente danneggiato dal cibo che ha mangiato nella mensa gestita in appalto da soggetto terzo. Ciò giacché il committente ha il potere di svolgere controlli a campione sull’operato dell’appaltatore, considerato anche che mette a disposizione le cucine a chi prepara i pasti.

Inoltre la Corte ritiene che non può essere escluso il risarcimento del danno sul rilievo che il lavoratore non avrebbe provato il danno subito con accertamenti medici strumentali come la radiografia, giacché l’art. 139, d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) rubricato “Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità” – che richiede tra l’altro ai fini risarcitori accertamenti clinico strumentale obiettivo – costituisce una previsione eccezionale per gli incidenti stradali che non può essere applicata in via analogica ad altre fattispecie.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2087 c.c.

Art. 26, d,lgs. 81/2008;

Art. 139, d.lgs. 209/2005.

I “PASSAGGI” SALIENTI

Si legge nella pronuncia:

“(…)- che, su tali basi, il giudice di appello ha ritenuto applicabile l’art. 2087 c.c., pervenendo a tale conclusione sul duplice rilievo che la preparazione dei cibi, destinati al consumo dei dipendenti di quell’Istituto penitenziario – sebbene oggetto di un servizio che era stato esternalizzato mediante appalto – avveniva non solo in luoghi messi a disposizione dall’amministrazione penitenziaria (art. 2.1., lett. p del capitolato di appalto), ma anche sotto l’ingerenza della stessa, conservando essa il potere di fare controlli a campione (art. 10.2 del medesimo capitolato); 

– che, difatti, in tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, “nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l’intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell’evento” (…)”.

OSSERVAZIONI

Il caso riguardava un assistente della polizia penitenziaria che aveva subito la frattura di una protesi dentaria fissa, per aver masticato una pietra, rivenuta nella pietanza ingerita mentre consumava il pasto presso la mensa dell’Istituto di appartenenza, la cui gestione era stata appaltata. 

Il punto centrale è l’ingerenza del datore di lavoro committente nella gestione della mensa, in difetto della quale, vi sarebbe da domandarsi se l’esito sarebbe stato lo stesso.

Specularmente opposto è invece il caso del dipendete dell’appaltatore, in relazione alla cui posizione dispone l’art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008 secondo il quale il committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per i danni. Qui però la responsabilità solidale opera solamente ai danni che non siano conseguenza dei rischi specifici , e verrebbe da dire ovviamente, salvo ingerenze del committente le quali lo investirebbero comunque di responsabilità.

PRECEDENTI

In termini analoghi Cass. 27/04/2021, n. 11116 e Cass. 09/04/2014, n. 8372.