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Cass. 21 aprile 2015 n. 16443

Prestare falsa testimonianza a favore del proprio datore di lavoro comporta la condanna penale dell’autore, ove non offra la prova della effettiva ritorsione della perdita del posto di lavoro.

Nel caso di specie la Cassazione ha respinto il ricorso di tre lavoratori, stabilendo il principio secondo cui il rischio di perdere il posto di lavoro non costituisce un’esimente per il dipendente, condannato per favoreggiamento, che ha testimoniato falsamente che nell’azienda non vi erano lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno: la causa di esclusione della punibilità non può essere infatti evocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all’onore, “in quanto essa implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione”.