ScaricaStampa

Cass. 13 aprile 2015 n. 7405

È preciso dovere della parte datoriale predisporre e mantenere in efficienza quei mezzi di tutela, concretamente attuabili secondo la tecnologia disponibile nel periodo, almeno potenzialmente idonei a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, in conformità a quanto disposto dall’art. 2087 c.c.. Ciò non significa che tali mezzi devono essere certamente in grado di impedire il verificarsi di episodi criminosi a danno del dipendente, bensì che gli stessi devono consistere in quelle misure che, secondo criteri di comune esperienza, possono risultare atti a svolgere, al riguardo, una funzione almeno dissuasiva e, quindi, preventiva e protettiva.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un dipendente di un ufficio postale, vittima di tre rapine consecutive mentre sollevava la saracinesca dell’ufficio, che lamentava la mancata adozione, da parte del datore di lavoro – dato il livello di rischio insito nello stesso tipo di impiego – di idonei strumenti atti a scoraggiare la messa in pratica di azioni criminose.

Il datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., è tenuto a preservare l’incolumità del dipendente sul luogo e negli orari di lavoro: pertanto, è tenuto ad installare un sistema di videosorveglianza capace di dissuadere gli eventuali malintenzionati dal rapinare i lavoratori e di assicurare ai medesimi l’integrità fisica durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che i sistemi di sicurezza non servono solamente ad identificare gli autori del reato, ma sono anche in grado di produrre “effetti dissuasivi e, quindi, anche preventivi”.