Cass. 22 aprile 2015 n. 8237
È illegittimo il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova in quanto il patto è nullo poiché in frode alla legge: il lavoratore coinvolto ha infatti già lavorato alle dipendenze del datore di lavoro, per quanto sotto la diversa ragione sociale di un appaltatore, dovendosi dunque ritenere detto datore già pienamente a conoscenza delle attitudini professionali del lavoratore stesso.
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, che aveva riformato la decisione del Tribunale, dichiarando illegittimo il licenziamento sulla base dell’inesistenza del patto di prova: è infatti adottato in frode alla legge il recesso laddove il lavoratore abbia già operato nella stessa sede del datore, alle dipendenze di quest’ultimo, per quanto sotto la diversa ragione sociale di un appaltatore. In tal caso non c’è nulla da sperimentare poiché le qualità sono ben note all’azienda.
La causa del periodo di prova, infatti, deve essere individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto: il datore di lavoro può accertare le capacità del lavoratore, mentre quest’ultimo può verificare l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto.