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Cass. 21 Aprile 2016 n. 8070

La testimonianza de relato su dichiarazioni rese da persona non identificata né identificabile – peraltro riferita da soggetto legato da un rapporto di servizio oneroso a favore di un’altra parte­ e della quale si sconoscono generalità, caratteristiche, qualità ed affidabilità – non è di per sé fonte di prova del fatto da dimostrare.

La Suprema Corte, nel giudicare illegittimo il licenziamento per giusta causa nei confronti di un lavoratore che aveva abusato dei congedi parentali, ha sancito il principio secondo cui i report delle agenzie investigative possono sì entrare nel processo civile e fare prova nella causa di licenziamento, ma entro determinati limiti. L’investigatore, infatti, deve dichiarare al giudice solo i fatti visti con i propri occhi e non invece quelli riferitigli da altre persone: si tratta della cd. testimonianza indiretta (o “de relato”, cioè riportata da altre persone); al contrario, l’indagine svolta ottenendo le informazioni dal vicinato o dai conoscenti non ha alcun valore giuridico.