Cass. 26 aprile 2016 n. 8235
Il licenziamento disciplinare è illegittimo se viene violato il principio di tempestività della contestazione, dovendo considerarsi l’addebito come frutto di un’ultima frazione di un’unica condotta integrante il medesimo inadempimento.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Torino che aveva giudicato legittimo il licenziamento disciplinare nei confronti del rappresentante che non si è recato dal cliente (nel caso di specie, un medico di una casa farmaceutica), in quanto l’ulteriore addebito costituisce “l’ultima frazione di un’unica condotta integrante il medesimo inadempimento”, dopo l’annullamento della precedente sanzione.
È stata quindi accolta la richiesta di reintegro del lavoratore licenziato per ben tre volte e mai raggiunto prima da precedenti disciplinari, in quanto la contestazione dell’episodio risulta “non solo tardiva, ma, a ben vedere, anche surrettizia”, vista l’inidoneità della prima iniziativa disciplinare a determinare l’estinzione del rapporto lavorativo.