– Agosto 2023 –
➡ LA PRONUNCIA
Cass. 10/07/2023 n. 19514, ord.
➡ IL PERIMETRO
Il condominio committente di un appalto non è lambito dalla disciplina della responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore e degli enti previdenziali.
➡ RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.
➡ I “PASSAGGI” SALIENTI
“(…)
la solidarietà mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attivita’ lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento (Cass. n. 25172 del 2019);
il limite soggettivo positivo a tale estensione è dato dalla qualità di imprenditore o di datore di lavoro del committente, mentre quello negativo è integrato dalla esplicita esclusione, per effetto del comma 3 bis, dall’attrazione dell’orbita della solidarietà delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o professionale;
e’ cosi’ esclusa dalla solidarietà tanto la persona fisica che appalta i lavori di ristrutturazione di un proprio immobile, quanto il condominio di immobili;
il condominio, infatti, non svolge attività d’impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini (cfr. Cass., 11 gennaio 2012, n. 177; vd. Cass. SS.UU. n. 10934 del 2019) posto che si tratta di un ente di gestione dei beni comuni;
(…)”
➡ OSSERVAZIONI
Nel caso specifico la questione riguardava la pretesa responsabilità solidale tra condominio e impresa appaltatrice nei confronti dell’INPS, anch’essa rientrante astrattamente nella norma.
L’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2023 riferisce la solidarietà al “committente imprenditore o datore di lavoro”. La notazione di interesse fatta dalla sentenza, che accomuna le due situazioni, riguarda l’estraneità del condominio alla dinamica del decentramento produttivo per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
La fattispecie dell’appalto del condominio è assai frequente giacché quasi ogni condominio ha almeno un appalto in essere, ossia quello delle pulizie, a tacere di quelli possibili per i lavori edili.
➡ PRECEDENTI
Conforme Trib. Torino 18/01/2018 n. 98, est. Fierro, che ha fatto leva sul fatto che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, i quali sono persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali.