– Agosto 2023 –
➡ LA PRONUNCIA
Cass. 05/07/2023 n. 19023 ord.
➡ IL PERIMETRO
L’abitazione di un lavoratore che svolge l’attività lavorativa in smart working non può essere equiparata – ai fini del radicamento della competenza giurisdizionale per territorio – a una dipendenza aziendale, salvo che il dipendente dimostri la presenza di un nucleo, sia pure modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa da parte del datore di lavoro.
➡ RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 413 cod. proc. civ.
➡ I “PASSAGGI” SALIENTI
“ Sebbene l’orientamento di questa Corte si sia sempre più indirizzato nella direzione dell’ampliamento del concetto di “dipendenza aziendale” per cui esso non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve essere inteso in senso lato, in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022), tuttavia occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale.
(…)
Ma quando, invece, come nella fattispecie in esame, l’attività di smart. working si è atteggiata, secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore, unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, che poteva peraltro essere fungibilmente espletata, a quanto pare, sia dalle abitazioni di (Omissis) o di (Omissis), senza però l’allegazione di alcun altro elemento (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto ((Omissis) e (Omissis)) oppure della sede ove l’A.A. era addetto ((Omissis))”.
➡ OSSERVAZIONI
La questione, non indifferente sul piano dei reciproci oneri di difesa (legati al più o meno agevole foro adito), con il crescere del lavoro agile diventa sempre più rilevante.
➡ PRECEDENTI
La tendenza della giurisprudenza è in chiave espansiva della nozione di “dipendenza aziendale”, ritenendo che la stessa non debba essere necessariamente intesa in senso tecnico quale filiale o succursale.
📌 Cass. 22/04/2022 n. 12907: abitazione del giornalista quale terminale dell’azienda e dei terzi → è dipendenza aziendale;
📌Cass. 08/02/2018 n. 3154 ord.: utilizzo, da parte del datore di lavoro, di un’area di terzi adibita a rimessa di autoveicoli da cui aveva poi inizio l’attività lavorativa dei dipendenti → è dipendenza aziendale;
📌 Cass. 16/11/2010 n. 23110: informatore farmaceutico e presenza di un desposito di prodotti farmaceutici → è dipendenza aziendale;
📌 Cass. 30/07/2012 n. 13594: dotazione di un autovettura, di un cellulare e di un fax → esclusione dell’abitazione quale dipendenza aziendale.