Il termine di prescrizione per i crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche per i rapporti di lavoro assistiti da stabilità reale.
Per consolidato orientamento, la giurisprudenza ha a lungo affermato che, nei rapporti di lavoro subordinato assistiti dalla c.d. «tutela reale» (ossia, nelle aziende con più di 15 dipendenti), ai sensi dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori, eventuali crediti maturati dal lavoratore ma – per le più varie ragioni – non riscossi, erano soggetti alla prescrizione quinquennale anche durante il corso del rapporto di lavoro; mentre, nelle aziende più piccole, la prescrizione decorreva soltanto a partire dal termine del rapporto.
Anche il Tribunale di Firenze afferma la regola ormai consolidata della decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i lavoratori, anche se alle dipendenze di datori di lavoro che occupano pi di 15 dipendenti.
Questa differenza di trattamento veniva giustificata con la considerazione che il lavoratore della grande azienda era tutelato, in caso di licenziamento per ragioni pretestuose, dalla tutela «reale» del posto di lavoro ossia dal diritto a riavere il proprio posto di lavoro; mentre ciò non avveniva per il lavoratore della piccola azienda, per il quale la reintegrazione rappresentava una possibilità eccezionale. Se ne deduceva che il lavoratore non protetto dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori era inevitabilmente soggetto al timore di poter essere licenziato nel caso in cui avesse rivendicato dei propri, pur legittimi, diritti, mentre il lavoratore della grande azienda, più tutelato, non aveva ragione di temere.
Le riforme operate dalla L. 92/2012 all’art. 18 Stat. Lav., e maggiormente quelle apportate dal d.lgs. 23/2015 nell’ambito del Jobs act, hanno depotenziato il regime della tutela reale introducendo ipotesi in cui la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria.
L’incertezza della tutela applicabile avverso il licenziamento illegittimo comporta che anche il lavoratore, pur assistito da un regime che prevede anche la stabilità reale, si trovi in una situazione di metus tale da determinare l’applicazione del principio espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 63 del 1966.
Numerose le pronunce in questo senso: Tribunale di Milano 16 dicembre 2015, est. Di Leo; Tribunale di Milano 7 ottobre 2016, est. Lombardi; Tribunale di Milano 12 aprile 2017, est. Locati; Tribunale di Milano 6 novembre 2017m est. Moglia e Tribunale di Torino 25 maggio 2016, est. Croci.
Scarica Tribunale di Firenze 16 gennaio 2018 n. 25, est. Gualano
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