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Non è infrequente che un imprenditore decida far svolgere all’esterno un’attività che prima svolgeva internamente tramite proprio personale, ad esempio dandola in appalto ad altro imprenditore o incaricando un professionista.

In questo caso si pone la questione dell’esubero del lavoratore prima adibito a tale attività.

Va premesso che prima di effettuare il licenziamento per motivi organizzativi – quale sarebbe appunto quello di cui si sta parlando – il datore di lavoro deve valutare se esistono altre mansioni (anche inferiori) attribuibili  al dipendente divenuto in esubero (c.d. obbligo di repechage).

Nel caso in cui altre posizioni non siano disponibili  il licenziamento per esternalizzazione è in linea di massima legittimo.

[Immagine realizzata da Alessandro Locati –  Alessandro Locati ArtWorks]

Vorrei attirare l’attenzione su alcuni aspetti delicati.

Anzitutto la scelta di portare all’esterno un’attività può essere fatta anche solo per gestire l’azienda in modo più efficiente o, al limite, per perseguire un risparmio sui costi, anche in assenza di una situazione di difficoltà.

Infatti la giurisprudenza ha precisato che ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa (Cassazione 6 dicembre 2017 n. 29238).

Attenzione che se però, nella lettera di licenziamento, si motiva il licenziamento con l’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli bisognerà poi darne dimostrazione in giudizio, pena l’illegittimità del licenziamento per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale adottata. Quindi stiamo attenti a cosa scriviamo.

Va osservato inoltre che, in caso di licenziamento conseguente all’esternalizzazione del servizio, il suo affidamento all’esterno deve avvenire contestualmente al licenziamento e non  successivamente (Cassazione 27 ottobre 2017 n. 25649). Diversamente non vi sarebbe consequenzialità tra la scelta imprenditoriale e il recesso.

Infine va evidenziato che la prova dell’esternalizzazione del servizio è a carico del datore di lavoro.

In un caso molto interessante di licenziamento per attribuzione a studi professionali esterni di un servizio fino a quel momento svolto internamente all’azienda, la mancanza della prova che fosse aumentato il corrispettivo economico versato a studi professionali esterni ha portato il giudice a dichiarare l’illegittimità del recesso.

In quel giudizio il giudice ha ribadito la necessità che la riorganizzazione sia effettiva; che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall’imprenditore; che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione (Cassazione 26 aprile 2018 n. 10140).

Non ci si stancherà  mai di ribadire che il licenziamento è una manovra seria da attuarsi con la massima attenzione e con l’assistenza da un professionista che la sappia eseguire con competenza.

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