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– a cura di Filippo Capurro – Giugno 2019 –

Il termine di prescrizione per i crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche per i rapporti di lavoro assistiti da stabilità reale.

Per consolidato orientamento, la giurisprudenza ha a lungo affermato che, nei rapporti di lavoro subordinato assistiti dalla c.d. «tutela reale» (ossia, nelle aziende con più di 15 dipendenti), ai sensi dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori, eventuali crediti maturati dal lavoratore ma – per le più varie ragioni – non riscossi, erano soggetti alla prescrizione quinquennale anche durante il corso del rapporto di lavoro; mentre, nelle aziende più piccole, la prescrizione decorreva soltanto a partire dal termine del rapporto.

Le riforme operate dalla L. 92/2012 all’art. 18 Stat. Lav., e maggiormente quelle apportate dal d.lgs. 23/2015 nell’ambito del Jobs act, hanno depotenziato il regime della tutela reale introducendo ipotesi in cui la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria. 

L’incertezza della tutela applicabile avverso il licenziamento illegittimo comporta che anche il lavoratore, pur assistito da un regime che prevede anche la stabilità reale, si trovi in una situazione di metus tale da determinare l’applicazione del principio espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 63 del 1966. 

In questo senso si è pronunciata di recente la Corte d’Appello di Milano 30 aprile 2019, che ha precisato:

“Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell’entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l’art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria. 

Il testo attualmente vigente dell’art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trovi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell’ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.”

Conclude poi la corte:

“È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.”

Un ulteriore argomento è poi tratto dalla giurisprudenza che ha affrontato il tema in relazione ai lavoratori non regolarizzati sia pure presso aziende con la vecchia tutela reale. Sul punto la corte precisa:

“A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l’orientamento giurisprudenziale che valorizza l’effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all’effettiva esistenza di una situazione psicologica di “metus” del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fm dall’inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente “ex post”, riconosce applicabili (Cass. sez.un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass. 4.6.2014 n. 12553).”

Numerose le pronunce in questo senso: Tribunale di Milano 16 dicembre 2015, est. Di Leo; Tribunale di Milano 7 ottobre 2016, est. Lombardi; Tribunale di Milano 12 aprile 2017, est. Locati; Tribunale di Milano 6 novembre 2017 est. Moglia e Tribunale di Torino 25 maggio 2016, est. Croci.

Scarica Corte d’Appello di Milano 30 aprile 2019 Pres. Picciau, Rel. Bove

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