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Cass. 12 giugno 2015 n. 12241

Legittimo il licenziamento del lavoratore che poteva evitare l’infortunio e lo imputa alla mancanza di sicurezza. Allegare e provare la nocività dell’ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell’obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l’indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente. 

La Suprema Corte ha reputato legittimo il licenziamento del lavoratore che aveva superato il periodo di comporto, assentandosi per malattia per un totale di 242 giorni, anche se 68 giorni sono imputabili all’assenza per un incidente avvenuto sul luogo di lavoro.

Il dipendente, infatti, operaio addetto al porto, aveva impugnato il licenziamento comminatogli per superamento del periodo di comporto conclusosi in vigenza di ricovero ospedaliero post intervento per dissezione dell’aorta addominale. L’intervento si era reso necessario, poiché durante il lavoro, il lavoratore si era dovuto recare alla toilette, distante 300 metri all’incirca quando, per ridurre i tempi e per la fretta dettata dalla necessità, si era incamminato a passo sostenuto, inciampando, candendo e procurandosi, così, diverse lesioni, che avevano comportato l’apertura della relativa pratica da parte dell’Inail.

I giudici di legittimità hanno confermato la decisione del merito, in relazione all’insufficienza delle allegazioni di parte ricorrente – su cui gravava il relativo onere – “formulate dal lavoratore al fine di dimostrare l’ascrivibilità dell’evento alla nocività dell’ambiente di lavoro”: infatti, il tragitto per raggiungere i servizi igienici non presentava particolari insidie, ed inoltre era il lavoratore che non si era attivato per ottenere una sostituzione, e quindi dipendeva esclusivamente dal medesimo la necessità di ridurre al minimo il tempo dell’assenza.