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Un altro tassello per la ricostruzione della delicatissima trama delle procedure disciplinari.

Ha affermato una recente interessante pronuncia (Cassazione 21.06.2018 n. 16434)  che la condotta del lavoratore non è tanto più grave se non ammette l’addebito contestato e in sede di contestazione disciplinare continua a negare la responsabilità pur se le evidenze dell’addebito sono lampanti  (nel caso specifico le registrazioni di una telecamera).

Deve infatti essere applicato il principio, valido anche in sede civile, del nemo tenetur se detegere, in virtù del quale nessuno è obbligato ad affermare la propria responsabilità.

Sia consentito osservare tuttavia che, ove il lavoratore, nell’ambito ad esempio di un’indagine interna, tenga comportamenti di malafede, non cooperando o sottacendo informazioni importanti, si è in presenza di condotte contrarie ai doveri immanenti al rapporto di lavoro. In questo caso le violazioni avvengono perdipiù al di fuori di una procedura disciplinare.

E’ bene dunque che le valutazioni vengano condotte caso per caso al fine di stabilire correttamente le manovre disciplinari da effettuarsi.

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