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Cass. 5 marzo 2014, n. 5179

La trasmissione di atti aziendali a un difensore e la loro divulgazione sono condotte radicalmente diverse tra di loro in quanto nel primo caso si radica l’informazione presso un professionista che è tenuto alla riservatezza ed anche, sul piano deontologico, ad informare il cliente sulle conseguenze di una diffusione ulteriore.


Nel caso specifico, la Cassazione ha risolto la questione circa il licenziamento di un dipendente, che aveva inviato dal computer dell’ufficio una e-mail contenente in allegato oltre 200 files aziendali relativi a commesse ed appalti, confermando la decisione delle corti territoriali che avevano ritenuto che tale comportamento non fosse così grave da costituire giusta causa di licenziamento:

–        Innanzitutto, perché i documenti inviati erano stati trasmessi solo al difensore, e quindi erano destinati a rimanere in un ambito prestabilito di conoscenza limitato ad eventuali attività difensive del lavoratore;

–         In secondo luogo, perché la società non aveva offerto alcun elemento per comprendere la natura di tali documenti e quindi per “capire l’importanza dell’inadempimento posto in essere dal lavoratore“.