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Cass. 26 ottobre 2016 n. 45198

Deve ritenersi che la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l’attività dei lavoratori sia sufficiente a integrare l’illecito penale laddove si tratta di un reato di pericolo, essendo diretto a salvaguardare le possibili lesioni della riservatezza dei lavoratori, con la conseguenza che per la sua integrazione è sufficiente, in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature, dal momento che la norma incriminatrice prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori qualora non vi sia stato consenso sindacale, autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati o permesso dall’ispettorato del lavoro.

La Suprema Corte ha stabilito la configurabilità del reato nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, senza preventiva autorizzazione di sindacati o DTL, installi telecamere sul luogo della prestazione di lavoro dei dipendenti ancorché non le utilizzi, trattandosi di reato di pericolo (lesione della privacy del lavoratore). È stata quindi confermata l’ammenda di mille euro alle amministratrici della società che gestisce il night club: l’ispettore del lavoro riferisce che dai vari angoli del locale spuntano telecamere collegate a un monitor che sta nella stanza attigua alla zona dove si svolgono gli spettacoli.