Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decisione 20.12.2012
La Riforma del mercato del lavoro ha introdotto – in relazione a determinate fattispecie – una presunzione di collaborazione coordinata e continuativa per i rapporti di lavoro autonomo professionale con IVA tra committente e persona fisica, con l’ulteriore conseguenza che, in assenza di adeguato progetto, tali rapporti si convertano automaticamente in rapporti di lavoro subordinato.
il Ministero del lavoro ha dapprima individuato quali siano le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali (l’elenco include, per esempio, i consulenti del lavoro, gli avvocati, i commercialisti, i medici, gli agrotecnici, i geometri e così via) e ha quindi illustrato le novità, precisando, tra l’altro, che – con riguardo all’operatività della presunzione – la locuzione “8 mesi all’anno per due anni consecutivi” deve intendersi come riferita all’anno civile, e quindi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre, con conseguente applicabilità nel caso in cui la prestazione sia pari ad almeno 241 giorni, anche se non continuativi.