

Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti Covid (art. 3)
Si è esclusa la responsabilità del medico per eventuali reati di omicidio o lesioni colpose causati dalla somministrazione del vaccino ove l’uso di quest’ultimo risulti conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio. Si tratta di una causa di non punibilità.
Deve ritenersi residuino residuino responsabilità per errore derivato da colpa grave nell’esecuzione della vaccinazione.
Obbligo vaccinale degli esercenti professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario (art. 4)
Il Governo, al fine di prevenire il contagio nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, para farmacie e studi professionali, subordina al vaccino la possibilità di esercitare la professione sanitaria e di svolgere prestazioni lavorative, salvo che i soggetti obbligati attestino condizioni cliniche tali da esporli a pericolo per la salute.
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
E’ previsto, in caso di mancato vaccino, l’assegnazione a diverse mansioni anche inferiori, si noti con trattamento retributivo corrispondente alle mansioni esercitate, e se ciò non è possibile, la sospensione dal lavoro senza retribuzione, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31/12/2021.
Per i lavoratori per i quali la vaccinazione è omessa o differita per ragioni mediche è previsto che il lavoratore sia adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, ferma restando l’applicazione delle regole di cui all’art. 26, commi 2 e 2bis del D.L. 18/2020 (diritto al lavoro agile ove possibile, o equiparazione della sospensione al ricovero ospedaliero). Per tali soggetti è prevista l’approvazione di specifiche misure di prevenzione igienico-sanitarie, con un protocollo che dovrà essere adottato dal Ministero della salute entro il 21/04/2021.
Non si parla, né è ipotizzabile dal testo del decreto, della possibilità di licenziamento dei lavoratori non vaccinati. Del resto la sospensione della retribuzione e la temporaneità della misura (fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31/12/2021), renderebbe, almeno per il momento, sproporzionato tale rimedio.
Invece si ritiene che il DL 44/2021 non possa essere adottato quale argomento per limitare iniziative nei settori non coinvolti. Per essi occorrerà un’attenta valutazione caso per caso circa le misure di sicurezza e i rimedi giuslavoristici adottabili nei confronti del lavoratori non vaccinati.