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– Settembre 2022 –

Il Decreto Legge 09/08/2022, n. 115  (c.d. “Decreto Aiuti bis”) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, è stato convertito, con alcune importanti modifiche, in Legge 21/09/2022, n. 142 (Gazzetta Ufficiale del 21/09/2022 n. 221).

Alcune novità hanno interessato il lavoro agile.

Lavoro agile semplificato

[Art. 25-bis, DL 115/2022, in relazione all’art. 10, comma 2-bis, DL 24/2022 e all’art. 90, commi 3 e 4, DL 34/2020]

La norma ha prorogato dal 31/08/2022 al 31/12/2022:

– la facoltà di attivare il lavoro agile senza stipulare l’accordo individuale. Naturalmente non vi è alcun divieto di sottoscrivere accordi individuali, cosa che, a ben vedere, i datori di lavori hanno ormai già fatto, dato che dal 01/09/2022 ciò era tornato obbligatorio. Naturalmente eventuali norme incompatibili con il regime transitorio (ad es. sui lavoratori fragili → vd. infra) contenute negli accordi individuali saranno inefficaci. Inoltre i datori di lavoro, avvalendosi della facoltà concessa fino al 31 dicembre, potranno modificare l’organizzazione del lavoro, superando temporaneamente gli eventuali accordi stipulati. Infine la norma – prorogando retroattivamente, senza soluzione di continuità, l’efficacia della disposizione che contempla tale facoltà – sana ipotetiche carenze nella conclusione degli accordi individuali di smart working nel periodo 1°- 22 settembre 2022;

– la possibilità del datore di lavoro di comunicare telematicamente al Ministero del lavoro in modalità semplificata lo smart working. Il ripristino della modalità emergenziale si inserisce – probabilmente sostituendosi per la durata della proroga – nell’ambito della modifica contenuta nel cosiddetto “Decreto Semplificazione”, che ha reso stabile e strutturale l’utilizzo delle forme di comunicazione semplificate al Ministero del Lavoro in caso di ricorso al lavoro agile; peraltro la nuova procedura non era allo stato ancora attiva  per i c.d. invii massivi;

– la possibilità di fornire ai lavoratori in smart working l’informativa in materia di salute e sicurezza tramite email, utilizzando la documentazione messa a disposizione dall’INAIL.

Lavoratori fragili e lavoratori con figli minori di anni 14

[Art. 23-bis, DL 115/2022, in relazione all’art. 26, commi 1 e 2-bis, DL 18/2020]

La norma ha prorogato:

dal 30/06/2022 al 31/12/2022 il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;

dal 31/07/2022 al 31/12/2022, sulla base delle valutazioni dei medici  competenti,  il diritto allo smart working ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus  SARS-CoV-2,  in ragione  dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque,  da  morbilità  che possono  caratterizzare una  situazione  di  maggiore rischiosità accertata dal medico competente,  nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. Va però osservato che, durante il periodo pandemico, tali lavoratori venivano individuati nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83, DL 34/2020) che non è stata prorogata e quindi andrebbe chiarito se questa tutela rivive effettivamente e con quali modalità;

dal 31/07/2022 al 31/12/2022 il diritto allo smart working per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di  strumenti  di sostegno  al  reddito  in  caso di  sospensione   o   cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore  non  lavoratore e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche  della prestazione;

Le menzionate categorie di lavoratori svolgeranno «di norma la prestazione lavorativa in modalità agile»  eventualmente con l’assegnazione a una mansione differente o lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.