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Corte d’Appello di Potenza, sez. lav., 29 settembre 2014 n. 208

È legittimo il licenziamento del lavoratore trovato in possesso di droghe leggere e intento a spacciare ai colleghi: tale condotta incrina irrimediabilmente il vincolo fiduciario col in datore di lavoro, e mette a rischio la salute dei colleghi.

La Corte d’Appello di Potenza ha respinto il ricorso di un operaio contro la decisione del Tribunale di Melfi che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dal datore per giusta causa, a seguito dell’arresto per detenzione ai fini di spaccio – ai colleghi – di 275 grammi di hashish.

L’arresto era scattato anche nei confronti di altri due colleghi, colti in flagranza di reato, mentre il ricorrente, privo di hashish, aveva ammesso solo in seguito di aver cercato di sbarazzarsi dello stupefacente infilandolo nella tasca del giubbotto del collega.

Dopo l’accaduto, l’azienda comunicava il licenziamento tramite raccomandata. Per i giudici la condotta incrina “irrimediabilmente” il vincolo fiduciario col datore, essendo un comportamento che, realizzato nell’ambiente di lavoro, mette a rischio la salute degli altri dipendenti, potenziali fruitori della sostanza stupefacente.

La Corte di Appello ha confermato tale decisione stabilendo che “ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto che integri gli estremi di un reato non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, trattandosi esclusivamente di effettuare una valutazione autonoma in ordine all’idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo del recesso”.

Inoltre, continua la Corte potentina, “il giudice civile, ai fini della formazione del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un procedimento penale, comprese le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali”.