L’Amministratore di società non è un lavoratore parasubordinato
Cass. S.U. 20 gennaio 2017 n. 1545
L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c. Ne deriva che í compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c.
Importanti implicazioni vi sono anche sulla competenza nel contenzioso.
A questo Link è possibile scaricare la pronuncia:
https://www.dropbox.com/s/0mehvv279dvgctq/20170120%20-%20Cass.%20S.U.%2020.1.2017%20n.%201545%20%28Amm.%20societ%C3%A0%20no%20parasub.%29_.pdf?dl=0