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– Luglio 2022 –

Cass. 23/06/2022 n. 20216

Una sentenza di notevole interesse.

Deve essere dichiarato nullo l’articolo 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Trasporto aereo-sezione per il personale navigante tecnico, nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall’indennità di volo integrativa.

La sentenza si fonda sull’elaborazione della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale una disposizione contrattuale di tal genere avrebbe un effetto dissuasivo circa la fruizione delle ferie, che risulta incompatibile con i principi comunitari.

Interessanti i seguenti passaggi:

“In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane 

“essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, King, C- 214/16, EU:C:2017:914, punto 34”

“(..) è nell’interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. 

Per questo motivo, è stato ritenuto che l’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata)”.

La sentenza è significativa a nostro avviso per le seguenti ragioni:

a) richiama l’ordinamento comunitario;

b) valorizza l’aspetto indiretto dell’effetto dissuasivo di una disposizione di tal genere circa la fruizione delle ferie, anche valorizzando i principi di correttezza e buona fede; 

c) mette in discussione la legittimità di una norma di un contratto collettivo;

d) potrà influenzare le decisioni su eventuali altri contratti collettivi che prevedono durante le ferie trattamenti diversi e inferiori al trattamento ordinario in periodo lavorativo.

Richiamiamo, sempre in tema, Trib. Roma 10/01/2022, est. Bracci , che accoglie il ricorso di alcuni lavoratori del settore ferroviario che chiedevano il pagamento delle differenze retributive dovute al mancato riconoscimento, nella retribuzione corrisposta per i giorni di ferie, delle voci di “indennità di utilizzazione professionale” e di “indennità per assenza dalla residenza”, le quali a norma dei contratti collettivi applicabili non vanno computate nella retribuzione o sono corrisposte soltanto in misura forfettaria. Il Giudice, richiamato il principio espresso della Corte di Giustizia, per cui il lavoratore in ferie deve mantenere la stessa retribuzione corrisposta ordinariamente, ha affermato che dette indennità, essendo continuative e intrinsecamente collegate alle mansioni svolte, debbano essere riconosciute anche per i giorni di ferie e ha dichiarato l’illegittimità delle contrastanti previsioni dei contratti collettivi.