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Cass. 14 maggio 2012 n. 7474

Il licenziamento determinato dalla dedotta soppressione del posto di lavoro a cui era addetto il lavoratore licenziato, in tanto è giustificato solo ed in quanto vi sia l’effettiva stabile soppressione del posto di lavoro e l’impossibilità di poter diversamente utilizzare il dipendente. La valutazione da parte del giudice della legittimità di un licenziamento di tale genere implica, quindi, necessariamente sia per quanto riguarda l’effettività della soppressione del posto di lavoro che l’impossibilità di diversa utilizzazione del lavoratore licenziato, un’analisi della organizzazione aziendale; ma tanto non sta a significare che il giudice valuta l’opportunità della scelta di organizzare in certo modo la propria azienda, sta a significare, piuttosto, la verifica, sul piano della effettività, della causa giustificatrice posta a base del licenziamento. In tale ottica la scelta imprenditoriale di sopprimere il posto di lavoro e di organizzare diversamente la propria azienda resta, pertanto, insindacabile nei suoi profili di congruità e necessità. Quello che è oggetto del sindacato giudiziale, e giova ribadirlo, è l’effettività della scelta datoriale.