ScaricaStampa

In un giudizio, il lavoratore aveva chiesto che si tenesse conto di un emolumento ai fini del calcolo del Tfr e del risarcimento per il mancato computo dello stesso nella determinazione della pensione integrativa aziendale.

In particolare si trattava di un contributo mensile per le spese di viaggio che il datore di lavoro aveva inizialmente riconosciuto al dipendente in ragione di un distacco presso altra sede dell’impresa, ma che aveva continuato a corrispondere anche dopo la cessazione del distacco e venute meno le esigenze di viaggio, fino alla fine del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro domandava in via riconvenzionale la restituzione dei pagamenti eseguiti, in quanto dallo stesso ritenuti indebiti.

La Suprema Corte ha ribadito che va presunta la natura retributiva di un reiterato e costante pagamento che si verifichi nell’ambito di un rapporto di lavoro, spettando al solvens dimostrare l’insussistenza di essa. 

E’ infatti principio consolidato che spetti a chi ha effettuato il pagamento, che agisca per ottenerne la restituzione, dimostrare l’assenza del proprio obbligo a fondamento del pagamento fatto (Cass. 23/08/2000, n. 11029; 13/11/2003, n. 17146; 10/11/2010 n. 22872). Ciò è conseguenza della presunzione di giuridicità, in sé, del pagamento.

E’ possibile scaricare Cassazione 13 settembre 2018 n. 22387

ImmaginePDF