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Cass. 13 gennaio 2015 n. 344

È configurabile il giustificato motivo soggettivo di licenziamento ai danni del dipendente in malattia che si sottrae alle fasce orario di reperibilità, mentre il veicolo aziendale concessogli a titolo di benefit risulta in circolazione durante il periodo di assenza dal servizio per la patologia denunciata, configurando così un abuso del mezzo e un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali di buona fede e diligenza ex artt. 2104 e 2110 cod. civ.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha giudicato legittimo il licenziamento per il lavoratore che assente dal lavoro utilizzi l’auto aziendale quale benefit per effettuare lunghi tragitti.

I giudici di legittimità hanno, in primis, sottolineato il notevole inadempimento del dipendente, l’autenticità della cui malattia non poteva essere verificata poiché il medesimo non si faceva trovare nelle fasce di reperibilità; corretta, inoltre, la riqualificazione dei giudici di merito da giusta causa a giustificato motivo soggettivo di licenziamento: ha pesato, infatti, la “ripetuta indulgenza” del datore di lavoro nei confronti delle mancanze del lavoratore.

L’uso abnorme del benefit si configura allo stesso modo anche qualora, come nel caso di specie, il veicolo sia stato utilizzato dalla moglie del beneficiario: è pertanto corretto sanzionare tale uso promiscuo.