Una situazione contingente di malessere psicofisico del lavoratore costituisce evenienza prevedibile, cui corrisponde, di riflesso, l’obbligo dei titolari di posizioni di garanzia di predisporre misure di tutela specifiche adeguate.
Così si è pronunciata di recente Cassazione 29 maggio n. 24070.
Il caso riguardava la caduta di un lavoratore mentre era intento in un’attività in altezza (imbracatura di una virola).
Irrilevante ai fini della decisione è stata la questione se la caduta dall’alto dell’operaio fosse stata causata da malore o da una sua perdita di equilibrio per difetto di appoggio della scala, ricadendo la circostanza in un rischio-evenienza prevedibile per cui avrebbe dovuto essere oggetto di specifica ed adeguata misura di prevenzione.