– a cura di Filippo Capurro – Agosto 2019 –
Segnalo a tutti gli amici che seguono la mia rubrica, che vi è stato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti Industria, sottoscritto Martedì 30 luglio 2019.
Il contratto collettivo rinnovato decorre dall’01/01/2019, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, e avrà scadenza il 31 dicembre 2023.
Di seguito indico le modifiche principali:
Trattamento retributivo
Vi è stato un incremento del Trattamento Minimo Contrattuale di Garanzia (TMCG), che da € 66.000,00 arriverà all’importo di € 75.000,00, con decorrenze crescenti negli anni 2020, 2022 e 2023.
Dal confronto per verificare se sia rispettato il t.m.c.g. rimane fuori la retribuzione variabile, a eccezione per alcune figure di dirigenti la cui attività sia direttamente connessa alle vendite.
Risoluzione del rapporto e indennità supplementare
Circa la risoluzione del rapporto di lavoro vi sono due le novità: la prima innalza da 2 a 4 mesi di preavviso l’indennità supplementare con anzianità aziendale fino a 2 anni, rimanendo invariati i valori, per le altre fasce di anzianità; la seconda elimina il riferimento all’età fissa di 67 anni per la non applicazione della disciplina contrattuale, che si mantiene solo con riferimento al possesso dei requisiti di legge per la pensione di vecchiaia ordinaria.
Malattia
Il periodo di comporto (di 1 mesi) si intende riferito anche alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Il periodo di aspettativa non retribuita in caso di perdurare dell’assenza oltre il periodo di comporto è elevato a mesi 12, sempre su domanda del dirigente, nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l’impiego di terapie salvavita.
In tale periodo il dirigente non è retribuito, ma sono previsti contributi a carico della gestione separata del FASI che gestisce le tutele per la non autosufficienza.
Ferie
Fermo restando il principio dell’irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a quattro settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le 4 settimane, fatta salva ogni diversa intesa, è regolato come segue. Qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore a fruire di tale periodo, con contestuale informativa che, se non fruito, il periodo di ferie non potrà comunque essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi.
La norme rileva in particolare nei casi in cui il mancato godimento delle ferie sia frutto delle condizioni organizzative in cui opera il dirigente.
Trasferimento
Polizze e sanità integrativa
Sono state aumentate le coperture nel campo della sanità integrativa e della non autosufficienza a favore degli assistiti dal fondo contrattuale. È prevista la possibilità di istituire una seconda Gestione separata del Fasi per la non autosufficienza.
Previdenza complementare
Per la previdenza complementare, accanto alla conferma del limite complessivo dell’8% di contribuzione totale, dal 2020 aumenta il massimale contributivo da € 150.000,00 a € 180.000,00.
L’impresa, previo accordo con il dirigente, può farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal manager, fino al 3%. Dal 1° gennaio 2022 è prevista l’erogazione da parte delle imprese, di un contributo annuo di almeno € 4.800, con la possibilità dell’impresa di anticipare il versamento del contributo minimo.
Vi è stata poi l’eliminazione del requisito dei 6 anni di anzianità aziendale per l’applicazione del minimale contributivo a carico dell’azienda.
Formazione e politiche attive
La formazione si conferma un pilastro del CCNL con un’estensione della gamma di interventi nell’ottica di realizzare il passaggio dal principio di long-life learning a quello di employability.
Il rinnovo valorizza la bilateralità contrattuale: l’associazione creata dalle parti, 4.Manager, riceverà dalle imprese € 100,00 annui per dirigente in servizio, che serviranno a finanziare le iniziative di outplacement a favore dei manager di aziende associate al sistema di Confindustria coinvolti da ristrutturazioni o interessati da processi che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro. Su richiesta del dirigente, dunque, si potrà attivare un percorso di outplacement, sostenuto da 4.Manager fino ad un massimo 3mila euro.
Differenze di genere
Altra novità riguarda il tema delle differenze di genere con l’introduzione di un apposito articolo sulle pari opportunità con particolare attenzione all’equità retributiva tra uomini e donne manager.
A 4.Manager, attraverso il suo Osservatorio, viene affidato il compito di raccogliere le best practices su cui costruire iniziative di diffusione sulla rilevazione, nei periodi di congedo, delle forme più idonee a consentire il sereno svolgimento della funzione genitoriale e la piena ripresa del rapporto con l’azienda al momento del rientro al lavoro. A questo proposito le aziende, se tenute per legge, dovranno illustrare alla RSA dirigenti e trasmettere a 4.Manager il rapporto biennale sulla situazione del personale.