L’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, nella versione oggi vigente, stabilisce, in materia di appalti, che:
“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
E’ una norma che ha vissuto alterne vicende e numerose modifiche nel tempo, più che altro per ragioni di visione politica di questa tecnica di tutela.
In ogni caso l’intento del legislatore è principalmente quello di allertare il committente di un appalto, inducendolo a scegliere appaltatori affidabili e a vigilare diligentemente sul corretto adempimento da parte del medesimo degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore impiegati nell’appalto.
Circa l’ambito di applicazione della norma anche al di là del contratto di appalto, rinviamo al nostro sito “Un’ulteriore pronuncia sulla responsabilità solidale nell’ambito del decentramento produttivo: la “vis espansiva” di questo istituto”.
Quanto agli istituti coinvolti, senza ovviamente l’intento di esaurire la disamina, che sarebbe estremamente ampia e articolata, rinviamo di seguito a qualche pronuncia di interesse.
Indennità per ferie non godute
Cass. 17/02/2022 n. 5247 ha affermato che la solidarietà del committente negli appalti di servizi è stabilita dalla legge unicamente con riguardo ai “trattamenti retributivi”, da intendere in senso stretto, con esclusione pertanto dei crediti aventi natura di risarcimento danno, come appunto la c. d. “indennità per le ferie non godute”.
Analogamente Cass. 19/05/2022 n. 10354.
In senso contrario Trib. Roma 12/05/2021 n. 6167 ha affermato che il committente dell’appalto è solidalmente responsabile per il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il Tribunale ha ritenuto di non aderire il contrario orientamento espresso dalla Suprema Corte (ad es. Cass. 19/05/2016) in quanto “di difficile comprensione” nella misura in cui esclude dai trattamenti retributivi le ferie non godute e al contempo vi ricomprende i ROL.
E’ stato, dunque, affermato che tale indennità ha carattere retributivo perché “l’eventuale concorrente profilo risarcitorio non esclude la riconducibilità nella nozione di retribuzione, costituendo essa comunque una retribuzione patrimoniale riconosciuta in favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro“.
Certamente non semplifica il dibattito l’orientamento secondo il quale l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 29/05/2018, n. 13473).
Indennità di cassa e indennità di trasferta
Secondo Cort. App. Bologna 14/07/2022 , con riferimento all’estensione della responsabilità solidale l’indennità di cassa rientra nella nozione di “trattamenti retributivi” in quanto emolumento riconosciuto per la gravosità derivante dal “normale” maneggio di danaro.
Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, secondo la sentenza, occorre invece valutare “caso per caso”, sulla base delle caratteristiche dello specifico rapporto di lavoro. Nella situazione esaminata in giudizio, anche l’indennità di trasferta è stata fatta rientrare negli obblighi di solidarietà patrimoniale del committente in quanto la trasferta costituiva una specifica e sistematica modalità di esecuzione del lavoro giacché l’attività era costantemente effettuata al di fuori del Comune in cui aveva sede l’impresa.
Riduzione unilaterale della retribuzione
Secondo Cass. 06/11/2019 n. 28517 deve essere esclusa la responsabilità solidale del committente nei crediti maturati dai lavoratori, dipendenti dell’appaltatore, nei confronti del datore per la riduzione unilaterale dell’orario di lavoro giacché essi hanno natura risarcitoria, ciò che esclude detto regime di responsabilità, che si configura soltanto quando sussiste un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa.
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