Nullo il licenziamento dei dirigenti per giustificatezza oggettiva in periodo di blocco

Nullo il licenziamento dei dirigenti per giustificatezza oggettiva in periodo di blocco

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Il Tribunale di Roma (Trib. Roma 26/02/2021 ord. est. Conte ) ha ritenuto nullo il licenziamento  intimato al dirigente in quanto violativo delle previsioni emergenziali di cui all’art. 46 del d.l. 18/2020 e all’art. 80 del d.l. 34/2020 in combinato disposto con l’art. 18, comma 1, L. 300/1970.

I punti argomentativi toccati riguardano:
1) la ratio del blocco fonda nel principio di solidarietà sociale al fine di non lasciare che il danno pandemico ricada esclusivamente sui lavoratori, esigenza comune anche ai dirigenti;
2) la disparità tra licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali dei dirigenti in periodo di blocco e l’assenza di motivazione di tale differenza.
3) la necessità di guardare la natura della previsione (art. 3 della L. 694/66) e quindi le “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esso”, di cui la “giustificatezza oggettiva” ne condivide sostanzialmente la ratio.

Gli effetti sono la “tutela reintegratoria piena” di cui all’art. 18, comma 1, L. 300/1970.

Avevamo già proposto la questione alcuni mesi fa nel nostro contributo “Il licenziamento individuale del dirigente per “motivi oggettivi” durante il blocco Covid-19: siamo proprio sicuri che sia legittimo?” .

 

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