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La Corte di Cassazione (Cass. 21 marzo 2013 n. 7128) ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale provocato da un infortunio sul lavoro scatta anche per il convivente more uxorio del danneggiato quando risulti dimostrata una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale. Il fondamento del diritto alla liquidazione del danno non patrimoniale è “nella convivenza intesa non necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”. Il soggetto che rivendica il diritto al risarcimento “dovrà allegare e dimostrare l’esistenza e la natura di tale rapporto, ma anche la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, che assuma rilevanza in ragione del momento di verificazione dell’illecito”. Il matrimonio può essere valutato, precisa la Suprema Corte, come “elemento presuntivo” per dimostrare a ritroso l’esistenza di un rapporto stabile e meritevole di tutela giurisdizionale.