Con ordinanza del 25 ottobre 2012 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato secondo il rito speciale introdotto dalla Legge 92/2012 e avente ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente alla reintegra presso un datore di lavoro diverso da quello da cui lo stesso era stato formalmente assunto.
Secondo il Giudice, il nuovo rito richiede l’identità del rapporto dedotto in giudizio con conseguente esclusione di tutte le domande, anche preliminari e incidentali, relative all’accertamento della costituzione di diversi e ulteriori rapporti di lavoro con soggetti terzi rispetto al formale datore di lavoro.