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Prolungamento convenzionale del termine termine di preavviso per dimissioni del lavoratore (settore Credito)
Cass. 15 settembre 2016 n. 18122

In materia di recesso dal rapporto di lavoro, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro.

ndr:
Il C.C.N.L. del Credito prevede la possibilità delle parti di concordare in sede individuale il prolungamento convenzionale del termine termine di preavviso per dimissioni.
Conforme anche Cass. 6 agosto 2015 n. 16527.
Nella giurisprudenza di merito la questione della legittimità di una simile clausola è controversa.